Formazione "il FIGLIO dell'UOMO" ARGOMENTO dalla STAMPA QUOTIDIANA

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il FIGLIO dell'UOMO

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2009 dal 5 al 12 Aprile

8a SETTIMANA MONDIALE della Diffusione in Rete Internet nel MONDO de

" i Quattro VANGELI " della CHIESA CATTOLICA , Matteo, Marco, Luca, Giovanni, testi a lettura affiancata scarica i file cliccando sopra Italiano-Latino Italiano-Inglese Italiano-Spagnolo

L'ARGOMENTO DI OGGI

Aderite all"

ORDINE LAICO dei " CAVALIERI del FIGLIO dell'UOMO" per VIVERE il VANGELO, Diventate CAVALIERI del FIGLIO dell'UOMO vivendo la Vostra VITA in FAMIGLIA e sul LAVORO secondo VIA, VERITA' VITA

dai GIORNALI di OGGI

UNIVERSIT: Legge Gelmini Approvata

2009-01-08

Ingegneria Impianti Industriali

Elettrici Antinvendio

ST

DG

Studio Tecnico

Dalessandro Giacomo

SUPPORTO ENGINEERING-ONLINE

                                         

 

 

L'ARGOMENTO DI OGGI

 
       

 

Ddl Senato 1197 - Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca

Articolo 1.

(Disposizioni per il reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca)

1. Le università statali che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, hanno superato il limite di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 21 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono procedere all’indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, né all’assunzione di personale. Alle stesse università è data facoltà di completare le assunzioni dei ricercatori vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e all'articolo 4-bis, comma 17, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e comunque di concorsi espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

1-bis. Per i fini di cui al comma 1, gli effetti dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2009.

2. Le università di cui al comma 1, sono escluse dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008-2009, di cui all’articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Il primo periodo del comma 13, dell’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dai seguenti: "Per il triennio 2009-2011, le università statali, fermi restando i limiti di cui all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento all’assunzione di ricercatori a tempo indeterminato, nonché di contrattisti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e per una quota non superiore al 10 per cento all’assunzione di professori ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all’articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650.". Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è integrata di euro 24 milioni per l’anno 2009, di euro 71 milioni per l’anno 2010, di euro 118 milioni per l’anno 2011 e di euro 141 milioni a decorrere dall’anno 2012.

4. Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia della prima e della seconda sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono composte da un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da quattro professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L’elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all’università che ha richiesto il bando. Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, la lista è costituita da tutti gli appartenenti al settore ed è eventualmente integrata mediante elezione, fino a concorrenza del numero necessario, da appartenenti a settori affini. Nell’ipotesi in cui il numero dei professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, integrato dai professori ordinari appartenenti ai settori affini, sia inferiore al triplo del numero dei commissari necessari nella sesssione, si procede direttamente al sorteggio. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario può, ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione.

5. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei ricercatori universitari e comunque fino al 31 dicembre 2009, le commissioni per la valutazione comparativa dei candidati di cui all’articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono composte da un professore ordinario o da un professore associato nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da due professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L’elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all’università che ha richiesto il bando. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare ove possibile che almeno uno dei commissari sorteggiati appartenga al settore disciplinare oggetto del bando. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al comma 4.

6. In relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, le modalità di svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive, e del sorteggio sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca avente natura non regolamentare da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Si applicano in quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.

6-bis. Per sovraintendere allo svolgimento delle operazioni di votazione e di sorteggio di cui ai commi 4 e 5, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è nominata una commissione a livello nazionale composta da sette professori ordinari designati dal CUN nel proprio seno. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La commissione, nella prima adunanza, provvede altresì alla certificazione dei meccanismi di sorteggio per la proclamazione degli eletti nelle commissioni dei singoli concorsi.. Per la partecipazione all'attività della Commissione non sono previsti compensi, indennità o rimborsi spese. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

7. Nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli illustrati e discussi davanti alla commissione, e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale.

8. Le disposizioni di cui al comma 5, si applicano, altresì, alle procedure di valutazione comparativa indette prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si sono ancora svolte, alla medesima data, le votazioni per la costituzione delle commissioni. Fermo restando quanto disposto al primo periodo, le eventuali disposizioni dei bandi già emanati, incompatibili con il presente decreto, si intendono prive di effetto. Sono, altresì, privi di effetto le procedure già avviate per la costituzione delle commissioni di cui ai commi 4 e 5 e gli atti adottati non conformi alle disposizioni del presente decreto.

8-bis. I professori universitari i quali non usufruiscono del periodo di trattenimento in servizio di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, conservano l’elettorato attivo e passivo ai fini della costituzione delle commissioni di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore universitario, e comunque non oltre il 1º novembre successivo al compimento del settantaduesimo anno di età.

8-ter. Per le procedure di valutazione comparativa di cui al comma 4 e per quelle relative al reclutamento dei ricercatori universitari, il cui termine di presentazione delle domande sia scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero sia ancora aperto alla predetta data, le università possono fissare per una data non successiva al 31 gennaio 2009 un nuovo termine di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione. Al fine di assicurare pari condizioni tra i candidati, rimangono invariate le norme del bando riguardanti le caratteristiche ed i termini temporali di possesso dei titoli e delle pubblicazioni allegabili da parte dei candidati

9. All’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: "personale non dirigenziale" sono inserite le seguenti: ", ad esclusione di quelle degli enti di ricerca,".

Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di chiamata diretta e per chiara fama nelle università)

1. Il comma 9 dell’articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, è sostituito dai seguenti:

"9. Nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie estere, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nell’ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata. A tali fini le università formulano specifiche proposte al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina previo parere del Consiglio universitario nazionale. Nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tal fine le università formulano specifiche proposte al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere di una commissione, nominata dal Consiglio universitario nazionale, composta da tre professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale è proposta la chiamata. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

9-bis. Dalle disposizioni di cui al comma 9 non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica."

Articolo 2.

(Misure per la qualità del sistema universitario)

1. A decorrere dall’anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l’incremento qualitativo delle attività delle università statali e di migliorare l’efficacia e l’efficienza nell’utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui all’articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita prendendo in considerazione:

a) la qualità dell’offerta formativa e i risultati dei processi formativi;

b) la qualità della ricerca scientifica;

c) la qualità, l’efficacia e l’efficienza delle sedi didattiche.

2. Le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottarsi, in prima attuazione, entro il 31 marzo 2009, sentiti il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario. In sede di prima applicazione, la ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata senza tener conto del criterio di cui alla lettera c) del medesimo comma

Articolo 3.

(Disposizioni per il diritto allo studio universitario dei capaci e dei meritevoli)

1. Al fine di favorire la mobilità degli studenti garantendo l’esercizio del diritto allo studio, il fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, è integrato di 65 milioni di euro per l’anno 2009.

2. Al fine di garantire la concessione agli studenti capaci e meritevoli delle borse di studio, il fondo di intervento integrativo di cui all’articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è incrementato per l’anno 2009 di un importo di 135 milioni di euro.

3. Agli interventi di cui ai commi 1 e 2, per 65 milioni di euro relativamente al comma 1 e per 405 milioni di euro relativamente al comma 2, si fa fronte con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relative alla programmazione per il periodo 2007-2013, che, a tale scopo, sono prioritariamente assegnate dal CIPE al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nell’ambito del programma di competenza dello stesso Ministero.

3-bis. All’articolo 3-bis, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni".

Art. 3-bis.

(Anagrafe nazionale dei professori ordinari e associati e dei ricercatori)

1. A decorrere dall’anno 2009, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono individuati modalità e criteri per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero, di una Anagrafe nazionale nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, contenente per ciascun soggetto l’elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte. L’Anagrafe è aggiornata con periodicità annuale.

Art. 3-ter.

(Valutazione dell’attività di ricerca).

1. Gli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, destinati a maturare a partire dal 1º gennaio 2011, sono disposti previo accertamento da parte della autorità accademica della effettuazione nel biennio precedente di pubblicazioni scientifiche.

2. I criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale e sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca.

3. La mancata effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel biennio precedente comporta la diminuzione della metà dello scatto biennale.

4. I professori di I e II fascia e i ricercatori che nel precedente triennio non abbiano effettuato pubblicazioni scientifiche individuate secondo i criteri di cui al comma 2 sono esclusi dalla partecipazione alle commissioni di valutazione comparativa per il reclutamento rispettivamente di professori di I e II fascia e di ricercatori.

Art. 3-quater.

(Pubblicità delle attività di ricerca delle università).

1. Con periodicità annuale, in sede di approvazione del conto consuntivo relativo all’esercizio precedente, il rettore presenta al consiglio di amministrazione e al senato accademico un’apposita relazione concernente i risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico nonché i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati. La relazione è pubblicata sul sito internet dell’ateneo e trasmessa al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La mancata pubblicazione e trasmissione sono valutate anche ai fini della attribuzione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di finanziamento ordinario di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sul Fondo straordinario di cui all’articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 3-quinquies.

(Definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica).

1. Attraverso appositi decreti ministeriali emanati in attuazione dell’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l’autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare.

Articolo 4.

(Norma di copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 1, comma 3, pari a 24 milioni di euro per l’anno 2009, a 71 milioni di euro per l’anno 2010, e a 141 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell’elenco 1 allegato al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell’articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle connesse all’istruzione ed all’università.

CORRIERE della SERA

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2009-01-08

 

 

 

 

 

 

 

REPUBBLICA

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2009-01-08

I dati dell'ultimo rapporto Eurostat collocano il nostro paese al 21esimo posto

E sale solo di poco nella classifica che considera l'investimento per ogni studente

Istruzione, l'Eurostat boccia l'Italia

"Quasi ultima per spesa nella Ue"

Istruzione, l'Eurostat boccia l'Italia "Quasi ultima per spesa nella Ue"

BRUXELLES - Con una spesa per l'istruzione pari al 4,4% del Pil, l'Italia è sestultima nella Ue, prima solo di Spagna, Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Romania. Dati rilevati da Eurostat , l'istituto statistico della commissione Europea, secondo i quali nel 2005 la spesa pubblica degli stati membri della UE per l'istruzione è pari, in totale, al 5% del pil.

Il dato rilevato da Eurostat considera tutti i livelli di spesa pubblica, locali, regionali e nazionali, e comprende non soltanto le istituzioni scolastiche e universitarie ma anche le altre istituzioni che garantiscono il funzionamento del sistema educativo nazionale: ministeri e dipartimenti della pubblica istruzione, servizi, ricerca.

Questi rilevamenti confermano, per alcuni versi, le polemiche seguite alle dichiarazioni del ministro Gelmini sulla spesa per l'istruzione in Italia. Nell'ottobre scorso, nel pieno delle contestazioni, il ministro dell'istruzione spiegava, dati alla mano, che il problema della scuola italiana è che si spende troppo e male. "Non è vero che in Italia si spenda poco per l'istruzione- dichiarava il ministro- anzi siamo tra i primi d'Europa".

Ma stando agli ultimi dati, l'Italia, spendendo per l'istruzione il 4,4% del Pil, si situa solo al ventunesimo posto. Meno dell'Italia spendono infatti soltanto Repubblica Ceca (4,2%), Spagna (4,2%), Grecia (4%), Slovacchia (3,8%) e Romania (3,5%).

Il dato più importante del rapporto Eurostat non è però la spesa in rapporto al pil, ma quanto effettivamente spende ciascun paese in rapporto al numero dei propri studenti. L'eurostat tiene conto anche di questo, e calcola la spesa educativa per allievo/studente utilizzando come unità di misura lo "standard del potere d'acquisto" (spa), che tiene conto dei diversi livelli di costo della vita. Secondo questo parametro l'Italia si situa al quattordicesimo posto, con una spesa pari a 5.908, dato più basso della spesa media Ue (pari a 5.650) e molto inferiore rispetto a quello di paesi come Austria e Danimarca (8.000 Spa), Giappone (7.100 Spa), USA (10.600Spa).

(8 gennaio 2009)

 

 

 

 

Approvazione definitiva per le nuove norme con 281 sì, 196 no e 28 astenuti

Il ministro Gelmini: "L'università oggi cambia". L'opposizione: "Occasione sprecata"

Atenei, il decreto diventa legge

Arriva il via libera della Camera

Atenei, il decreto diventa legge Arriva il via libera della Camera

ROMA - L'aula della Camera ha approvato in via definitiva il decreto Gelmini sull'università. I voti a favore sono stati 281, i contrari 196 e gli astenuti 28. Ieri sera la Camera aveva votato la fiducia al governo sul decreto, che sarebbe decaduto domani.

ECCO TUTTE LE NOVITA'

"L'Università oggi cambia. Valorizzato il merito, premiati i giovani, affermata la gestione virtuosa degli atenei e introdotta più trasparenza nei concorsi all'Università per diventare professori o ricercatori". E' il commento del ministro dell'Istruzione Mariastella Gelmini dopo l'approvazione. "Da questi tre pilastri - conclude - non si potrà prescindere".

"Un'occasione persa". E' dura invece la reazione dell'opposizione, con la vicecapogruppo del pd Marina Sereni: "L'università va cambiata - dice - ma gli organismi internazionali- continua sereni- ci dicono che la spesa per l'università del nostro paese è sottostimata", il contrario quindi degli sprechi raccontati dal governo attraverso "una campagna propagandistica condotta contro gli atenei". La realtà, conclude Sereni, è che con i tagli del decreto 112 l'anno prossimo "anche gli atenei virtuosi non saranno in grado di funzionare".

Fa eco il ministro ombra del Pd Mariapia Garavaglia: "L'università italiana soffre di una crisi che non sarà certo il provvedimento approvato oggi, con le sue misure insufficienti e in alcuni casi anche peggiorative, a riportare ad una situazione di normalità gli atenei. Serve invece una rapida azione in profondità che nessun decreto è in grado di garantire".

Di "autentica svolta" parla la maggioranza. E il senatore Pdl Giuseppe Valditara spiega: "Il provvedimento applica per la prima volta nella pubblica amministrazione in tema di retribuzioni il principio meritocratico e introduce il merito e la competenza nella formazione delle commissioni di concorso. Inoltre - prosegue il parlamentare del Pdl - vengono premiate le Università che raggiungano i migliori obiettivi in termini di ricerca e di didattica; e viene introdotto un criterio di trasparenza con l'anagrafe delle pubblicazioni".

(8 gennaio 2009)

 

 

 

 

L'UNITA'

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2009-01-08

Università, via libera della Camera: il decreto diventa legge

Alla fine è passato, prima del termine ultimo. L'aula della Camera ha definitivamente approvato il decreto legge in materia di Università, che sarbbe scaduto il 9 dicembre, dopo aver votato, mercoledì, la fiducia al governo. I voti a favore sono stati 281, 196 i contrari, 28 gli astenuti. Hanno votato contro i gruppi del Pd e dell'Idv. Si è astenuta l'Udc, come segno di "una apertura di credito nei confronti del ministro Gelmini".

Suono di fanfare e rullo di tamburi della maggioranza, che parla di "autentica svolta" del sistema accdemico. "L'Università oggi cambia", è stato il commento soddisfatto del ministro dell'Istruzione, Mariastella Gelmini: "Valorizzato il merito, premiati i giovani, affermata la gestione virtuosa degli atenei e introdotta più trasparenza nei concorsi universitari per diventare professori o ricercatori". Mentre secondo il senatore Pdl, Giuseppe Valditara "Il provvedimento applica per la prima volta nella pubblica amministrazione in tema di retribuzioni il principio meritocratico e introduce il merito e la competenza nella formazione delle commissioni di concorso".

Di "occasione persa", invece, parla la vicecapogruppo del pd Marina Sereni, ricordando che "gli organismi internazionali ci dicono che la spesa per l'università del nostro paese è sottostimata": al contrario degli sprechi raccontati dal governo attraverso "una campagna propagandistica condotta contro gli atenei". La realtà, spiega Sereni, è che con i tagli del decreto 112 l'anno prossimo "anche gli atenei virtuosi non saranno più in grado di funzionare".

E per il ministro delle Politiche Giovanili nel governo ombra del Pd, Pina Picerno, "il decreto università è un prodotto mediocre, elevato a rango di riforma da una accurata campagna mediatica del governo. Si fa un po' di maquillage ma non si affrontano i problemi strutturali". "Il nuovo testo - aggiunge Picerno - fallisce nelle finalità principali: non razionalizza le risorse, non diminuisce il potere dei baroni, non migliora la capacità produttiva degli studenti e soprattutto non opera in una dimensione di lungo periodo. Ancora un volta vi è una preoccupante assenza di regia: il grande assente è una visione organica della funzione dell'Università rispetto agli obiettivi strategici del Paese. La crisi economica in corso avrebbe richiesto un approccio diverso, tale da rendere all'università e alla ricerca quel ruolo di traino che svolgono normalmente nei principali pesi sviluppati, come dimostrano le scelte, ad esempio, di Francia e Stati Uniti. Invece ci si è limitati a gestire e male, l'esistente".

08 gennaio 2009

 

 

 

 

 

il SOLE 24 ORE

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2009-01-08

Università: il decreto Gelmini è legge

di Nicoletta Cottone

8 gennaio 2009

L'abc del decreto Università

Il decreto Gelmini di riordino del sistema

univerisitario è legge. La Camera ha dato il via libera definitivo con 281 voti a favore, 196 contrari e 28 astenuti. Nel corso delle dichiarazioni di voto, si sono espressi a favore i gruppi di maggioranza (Pdl e Lega), contrari Pd e Idv. L'Unione di centro ha dichiarato la sua

astensione. Ieri sul provvedimento il Governo aveva posto la fiducia. Fra le novità arriva una Anagrafe nazionale nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, con l'elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte. È stata modificata la disciplina della chiamata diretta nelle università. Novità anche per il Consiglio nazionale degli studenti universitari: cambia la durata del mandato dei componenti, che sale da 2 a 3 anni. Viene integrato il fondo per il finanziamento dei progetti per la realizzazione di alloggi e residenze universitarie per un importo pari a 65 milioni di euro e arriva un incremento di 135 milioni di euro del fondo di intervento integrativo (articolo 16 della legge 390/1991), per garantire la concessione di borse di studio agli studenti capaci e meritevoli.

Introdotto, poi, l'obbligo di pubblicità delle attività di ricerca delle università. Ogni anno, in sede di approvazione del conto consuntivo relativo all'anno precedente, il rettore presenterà al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico una relazione relativa ai risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico e ai finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati. La relazione sarà pubblicata sul sito dell'ateneo e trasmessa al ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La mancata pubblicazione e trasmissione saranno valutate anche ai fini dell'attribuzione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di finanziamento ordinario delle università (Ffo) e sul Fondo straordinario, ad integrazione delle disponibilità del Ffo, previsto dalla legge finanziaria per il 2008.

Il provvedimento prevede anche interventi per la qualità del sistema universitario: a decorrere dal 2009, una quota non inferiore al 7% del Fondo di finanziamento ordinario delle università e del Fondo straordinario previsto dalla Finanziaria per il 2008, destinata ad incrementarsi progressivamente negli anni successivi, sarà ripartita fra le università in base alla qualità dell'offerta formativa e dei risultati dei processi formativi, alla qualità della ricerca scientifica, alla qualità, efficacia ed efficienza delle sedi didattiche.

No all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa e no all'assunzione di personale per le università statali che alla data del 31 dicembre di ogni anno abbiano superato il livello massimo di spesa per il personale di ruolo (legge 449/1997), ai sensi del quale le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90% dei trasferimenti statali sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università. Disposizioni per collegare l'incremento stipendiale dei professori universitari ordinari e associati a una valutazione da parte dell'autorità accademica dell'attività svolta. Si veda, nel dettaglio, voce per voce, il contenuto del provvedimento nell'abc del decreto università.

 

 

L'abc del decreto Università

di Nicoletta Cottone

7 gennaio 2009

È previsto per domani 8 gennaio il varo definitivo della legge di conversione del decreto Università da parte dell'aula di Montecitorio. Oggi il voto di fiducia. Fra le novità contenute nel provvedimento, arriva una Anagrafe nazionale nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, con l'elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte. Modificata la disciplina della chiamata diretta nelle università. Novità anche per il Consiglio nazionale degli studenti universitari: cambia la durata del mandato dei componenti, che sale da 2 a 3 anni. Viene integrato il fondo per il finanziamento dei progetti per la realizzazione di alloggi e residenze universitarie per un importo pari a 65 milioni di euro e arriva un incremento di 135 milioni di euro del fondo di intervento integrativo (articolo 16 della legge 390/1991), per garantire la concessione di borse di studio agli studenti capaci e meritevoli. Introdotto l'obbligo di pubblicità delle attività di ricerca delle università. Ogni anno, in sede di approvazione del conto consuntivo relativo all'anno precedente, il rettore presenterà al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico una relazione relativa ai risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico e ai finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati. La relazione sarà pubblicata sul sito dell'ateneo e trasmessa al ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La mancata pubblicazione e trasmissione saranno valutate anche ai fini dell'attribuzione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di finanziamento ordinario delle università (Ffo) e sul Fondo straordinario, ad integrazione delle disponibilità del Ffo, previsto dalla legge finanziaria per il 2008. Il provvedimento prevede anche interventi per la qualità del sistema universitario: a decorrere dal 2009, una quota non inferiore al 7% del Fondo di finanziamento ordinario delle università e del Fondo straordinario previsto dalla Finanziaria per il 2008, destinata ad incrementarsi progressivamente negli anni successivi, sarà ripartita fra le università in base alla qualità dell'offerta formativa e dei risultati dei processi formativi, alla qualità della ricerca scientifica, alla qualità, efficacia ed efficienza delle sedi didattiche. No all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa e no all'assunzione di personale per le università statali che alla data del 31 dicembre di ogni anno abbiano superato il livello massimo di spesa per il personale di ruolo (legge 449/1997), ai sensi del quale le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90% dei trasferimenti statali sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università. Disposizioni per collegare l'incremento stipendiale dei professori universitari ordinari e associati a una valutazione da parte dell'autorità accademica dell'attività svolta. Ecco, voce per voce, il contenuto del provvedimento nell'abc del decreto università.

Anagrafe nazionale nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori (articolo 3-bis). Arriva presso il ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca una Anagrafe nazionale nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, contenente per ciascuno l'elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte. Sarà un decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a individuare modalità e criteri per la costituzione dell'Anagrafe, che non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'aggiornamento dell'Anagrafe avrà periodicità annuale.

Chiamata diretta nelle università (articolo 1-bis). Nuova disciplina per la chiamata diretta nelle università. Gli atenei, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta: di studiosi impegnati all'estero da almeno un triennio in attività di ricerca o insegnamento universitario, che ricoprano una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie estere; di studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nell'ambito del "Programma di rientro dei cervelli", un periodo di almeno 3 anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata. Le università devono formulare specifiche proposte al ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere del Consiglio universitario nazionale (Cun). La procedura si differenzia, invece, per la chiamata diretta di studiosi di chiara fama ai fini della copertura di posti di professore ordinario, che deve sempre avvenire nell'ambito delle disponibilità di bilancio. In questi casi il nulla osta del ministro è preceduto dal parere di una commissione nominata dal Cun, composta da tre professori ordinari, appartenenti al settore scientifico-disciplinare per il quale è proposta la chiamata. La nomina dello studioso di chiara fama è disposta con decreto del rettore, con il quale è determinata la classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito. Non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Cambia la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per posti di professore ordinario, professore associato e ricercatore universitario.

Commissioni giudicatrici (articolo 1, commi da 4 a 9). Il provvedimento introduce una disciplina transitoria, che modifica i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per posti di professore ordinario, professore associato e ricercatore universitario. Rispetto al quadro normativo descritto, la nuova composizione delle commissioni di concorso prevede la presenza di un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando (su questo punto non si registrano novità) e di 4 professori ordinari non appartenenti alla facoltà che ha richiesto il bando, sorteggiati in una lista di commissari eletti fra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del medesimo bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato attivo è attribuito ai professori ordinari e straordinari appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare. L'elettorato passivo per la lista spetta ai soli professori ordinari, appartenenti al settore scientifico-disciplinare del bando. Il sorteggio viene, quindi, effettuato su una lista di commissari eletti in numero triplo rispetto al numero dei commissari esterni complessivamente necessari nella sessione per lo svolgimento dei concorsi relativi a ciascun settore scientifico disciplinare. Se il settore scientifico-disciplinare è costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, la lista è costituita da tutti gli appartenenti al settore e può essere integrata mediante elezione di appartenenti a settori affini. Fra le novità introdotte nel corso dell'esame al Senato del provvedimento, se il numero dei professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, come integrato dai professori ordinari appartenenti ai settori affini, risulti comunque inferiore al numero necessario, si procede direttamente al sorteggio. Il sorteggio deve garantire, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Previsto che, ove possibile, ciascun commissario partecipi, per ogni fascia e per ogni settore, a una sola commissione per ciascuna sessione. I nuovi meccanismi di composizione delle commissioni per il reclutamento di ricercatori universitari, si applicano in attesa del riordino delle relative procedure e, comunque, fino al 31 dicembre 2009. Le commissioni per il reclutamento di ricercatori siano composte da: un professore ordinario o da un professore associato nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando; due professori ordinari non appartenenti alla facoltà che ha richiesto il bando, sorteggiati in una lista di commissari eletti fra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del medesimo bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno uno dei commissari sorteggiati appartenga al settore disciplinare oggetto del bando. Il meccanismo individuato è, dunque, sostanzialmente analogo a quello previsto per i concorsi per posti di professore. Le modalità di svolgimento delle elezioni, comprese le elezioni suppletive ove necessarie, e le modalità del sorteggio sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da adottare entro il 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione. È comunque previsto che si applichino, in quanto compatibili con il decreto, le disposizioni del regolamento del Dpr 117/2000. Con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca viene nominata una commissione a livello nazionale, composta da 7 professori ordinari designati dal Cun fra gli appartenenti con il compito di sovraintendere allo svolgimento delle operazioni di votazione e di sorteggio e provvedere, nella prima adunanza, a certificare i meccanismi di sorteggio per la proclamazione degli eletti nelle commissioni dei singoli concorsi. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La partecipazione alle attività della commissione non comporta compensi, né rimborsi spese. Dall'attuazione delle disposizioni non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Nuove disposizioni relative alle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori, con i parametri per la valutazione dei candidati. La disposizione si applica solo alle procedure bandite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. Previsto che la valutazione sia effettuata sulla base dei titoli – illustrati e discussi dinanzi alla commissione, - e delle pubblicazioni dei candidati, compresa la tesi di dottorato. Con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sentito il Cun, saranno definiti i parametri da utilizzare, riconosciuti anche in ambito internazionale. Previsti effetti retroattivi: le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori indette prima della data di entrata in vigore del decreto, per le quali non si sono ancora svolte, alla medesima data, le votazioni per la costituzione delle commissioni. Eventuali disposizioni dei bandi già emanati, gli atti, le procedure già avviate per la costituzione delle commissioni, sia per i posti da professore che da ricercatore, non conformi alle disposizioni del decreto, sono privi di effetto. In materia di elettorato attivo e passivo dei professori universitari, i professori universitari che non usufruiscono del periodo di prosecuzione del rapporto di lavoro (articolo 16 del Dlgs 503/1992), conservano entrambi gli elettorati ai fini della costituzione delle commissioni di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore universitario, comunque non oltre il 1° novembre successivo al compimento del 62mo anno di età. Possibilità di riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa dei professori e dei ricercatori universitari per le quali il termine medesimo sia scaduto o sia ancora aperto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Le università possono, infatti, fissare un nuovo termine di scadenza, comunque non successivo al 31 gennaio 2009, ferme restando tutte le prescrizioni del bando, incluse quelle relative ai termini temporali di possesso dei titoli e delle pubblicazioni che i candidati possono allegare. Gli enti di ricerca sono esclusi dall'obbligo di ridurre la spesa per il personale non dirigenziale di almeno il 10 per cento.

Consiglio nazionale degli studenti universitari (articolo 3, comma 3-bis). Cambia la durata del mandato dei componenti del Consiglio nazionale degli studenti universitari (Cnsu), che sale da 2 a 3 anni (entro questo termine coloro che conseguono la laurea triennale non decadono dalla carica qualora si iscrivano a un corso di laurea specialistica entro l'anno accademico successivo al conseguimento della laurea stessa. Il mandato è rinnovabile una sola volta).

Copertura finanziaria (articolo 4). Per il turn-over per le università statali gli oneri sono pari a 24 milioni di euro nel 2009, a 71 milioni di euro nel 2010 e a 141 milioni di euro a decorrere dal 2011. Per la copertura degli oneri è prevista la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero, secondo gli importi indicati nell'elenco 1 allegato al decreto. Escluse dalle riduzioni le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto legge112/2008 (stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; spese per interessi; poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; fondo ordinario delle università; risorse destinate alla ricerca; risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; risorse dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali) e quelle connesse all'istruzione e all'università.

Diritto allo studio dei meritevoli (articolo 3). Agevolazioni per garantire il diritto allo studio universitario agli studenti capaci e meritevoli. Per il 2009 integrazione del fondo per il finanziamento dei progetti per la realizzazione di alloggi e residenze universitarie (legge 338/2000), per un importo pari a 65 milioni di euro. Il fondo per il concorso dello Stato per interventi per alloggi e residenze per gli studenti universitari ha, nella legge di bilancio 2009 (tabella 7), una dotazione pari a 44,6 milioni di euro, con una riduzione di 12,5 milioni di euro rispetto alla legge di bilancio 2008. Dunque l'ammontare del fondo per il 2009 sarebbe di 109,6 milioni di euro. Per il 2009 incremento del fondo di intervento integrativo (articolo 16 della legge 390/1991), per un importo di 135 milioni di euro, per garantire la concessione di borse di studio agli studenti capaci e meritevoli. Il Fondo di intervento integrativo da ripartire fra le regioni per la concessione dei prestiti d'onore e la concessione delle borse di studio ha, nella legge di bilancio 2009 (tabella 7), una dotazione pari a 111,9 milioni di euro, con una diminuzione di 40,1 milioni di euro rispetto alla legge di bilancio 2008. Per effetto della disposizione del decreto legge, dunque, l'ammontare del fondo per il 2009 sarebbe pari a 246,9 milioni di euro. Alla copertura finanziaria si fa fronte con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (articolo 61 della legge 289/2002), relative alla programmazione per il periodo 2007-2013 che, a tale scopo, sono prioritariamente assegnate dal Cipe al ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. A valere sul Fas, secondo la modifica introdotta dal Senato, sono previsti 65 milioni di euro per l'incremento delle risorse per le residenze e gli alloggi universitari e 405 milioni di euro per le borse di studio.

Entrata in vigore (articolo 5). Il provvedimento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (articolo 3-quinquies). In relazione agli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) si prevede che con decreti ministeriali emanati in attuazione dell'articolo 9 del Dpr 212/2005, siano determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico disciplinari entro i quali le istituzioni, nella loro autonomia, individueranno gli insegnamenti da attivare.

Pubblicità delle attività di ricerca delle università (articolo 3-quater). Viene introdotto l'obbligo di pubblicità delle attività di ricerca delle università. Annualmente, in sede di approvazione del conto consuntivo relativo all'anno precedente, il rettore presenterà al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico una relazione relativa ai risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico e ai finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati. La relazione sarà pubblicata sul sito dell'ateneo e trasmessa al ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La mancata pubblicazione e trasmissione saranno valutate anche ai fini dell'attribuzione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di finanziamento ordinario delle università (Ffo) e sul Fondo straordinario, ad integrazione delle disponibilità del Ffo, previsto dalla legge finanziaria per il 2008.

Qualità del sistema universitario (articolo 2).

Disposizioni per la qualità del sistema universitario: a decorrere dal 2009, una quota non inferiore al 7% del Fondo di finanziamento ordinario delle università e del Fondo straordinario previsto dalla Finanziaria per il 2008 (articolo 2, comma 428), destinata a incrementarsi progressivamente negli anni successivi, sarà ripartita fra le università in base alla qualità dell'offerta formativa e dei risultati dei processi formativi, alla qualità della ricerca scientifica, alla qualità, efficacia ed efficienza delle sedi didattiche. Il fattore di valutazione riferito alla sedi didattiche non si considera in sede di prima applicazione. La ripartizione delle risorse sarà definita con decreto di natura non regolamentare del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da adottare, in sede di prima applicazione, entro il 31 marzo 2009, sentiti il Civr (Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca) e il Cnvsu (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario).

Reclutamento in università ed enti di ricerca (articolo 1, commi da 1 a 3). Fissati alcuni divieti per le università statali che alla data del 31 dicembre di ogni anno abbiano superato il livello massimo di spesa per il personale di ruolo (legge 449/1997), ai sensi del quale le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90% dei trasferimenti statali sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università. È previsto che le università statali che alla data del 31 dicembre di ogni anno abbiano superato questo limite, non possano procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, né all'assunzione di personale. Salva la norma che ha prorogato al 31 dicembre 2008 la disposizione relativa alle voci di costo da considerare nel computo del 90 per cento. Nel corso dell'esame al Senato è stato stabilito che si fanno salve, rispetto al divieto posto, le assunzioni relative alle procedure concorsuali per ricercatore già espletate e a quelle che si stanno espletando, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Prorogata ulteriormente al 31 dicembre 2009 la norma in base alla quale, ai fini del calcolo del limite del 90% quale livello massimo di spesa per il personale sul totale dei trasferimenti statali disposti annualmente attraverso il Fondo di finanziamento ordinario, non si computano gli incrementi stipendiali annuali e un terzo della spesa per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Le università che hanno superato il limite massimo di spesa per il personale di ruolo sono escluse dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008-2009 (articolo 1, comma 650, della Finanziaria per il 2007), per l'attuazione del piano straordinario di assunzione di ricercatori. Sul fronte del turn-over, fermi restando i limiti in materia di programmazione triennale, per il triennio 2009-2011, le università possono procedere, per ogni anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente a una spesa pari al 50% di quella relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell'anno precedente. Viene, dunque, elevato dal 20 al 50% il limite al turn-over previsto dalla prima formulazione dell'articolo 66 del decreto legge 112/2008. Il parametro al quale fare riferimento, per le assunzioni di personale nelle università, è rappresentato unicamente dalla spesa, e non anche dal numero delle unità cessate nell'anno precedente. Vengono fatte salve le assunzioni di ricercatori previste in attuazione del piano straordinario di assunzione (articolo 1, comma 648, della Finanziaria per il 2007, nei limiti delle risorse residue previste dal comma 650). Per le novità in tema di turn-over il Fondo per il finanziamento ordinario delle università viene integrato nel 2009 di 24 milioni di euro, nel 2010 di 71 milioni di euro, nel 2011 di 118 milioni di euro, dal 2012 di 141 milioni di euro.

Valutazione dell'attività di ricerca (articolo 3-ter). Disposizioni per collegare l'incremento stipendiale dei professori universitari ordinari e associati a una valutazione da parte dell'autorità accademica dell'attività svolta. Gli scatti biennali previsti dagli articoli 36 e 38 del Dpr 382/1980, destinati a maturare a partire dal 1° gennaio 2011, saranno disposti previo accertamento da parte della autorità accademica dell'effettuazione, nel biennio precedente, di pubblicazioni scientifiche. L'entità dello scatto biennale viene diminuita della metà nel caso in cui nel biennio precedente alla valutazione non siano state effettuate pubblicazioni scientifiche. I criteri per identificare il carattere scientifico delle pubblicazioni sono stabiliti con apposito decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale e sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca. Non potranno partecipare alle commissioni di valutazione comparativa per il reclutamento rispettivamente, di professori di I e II fascia e di ricercatori, i professori di I e II fascia e i ricercatori che nel precedente triennio non abbiano effettuato pubblicazioni scientifiche.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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